Valore della sentenza di patteggiamento in sede penale nell’ambito civile. Civile Ord. Sez. 3 Num. 7014 Anno 2020
La questione viene affrontata dalla Cassazione in seguito ad contenzioso civile per un incidente stradale, per il quale in ambito penale vi era stata una sentenza di patteggiamento.
In primo grado il Tribunale di Spoleto aveva ritenuto vincolante la sentenza di patteggiamento, pronunciata per lo stesso fatto in sede penale mentre la Corte d’appello di Perugia aveva riconosciuto, in relazione al sinistro stradale a causa del quale era deceduto il congiunto di una persona, la responsabilità solo concorrente, ex art. 2054 c.c, del responsabile civile, disponendo in ragione di ciò che la somma pagata dall’assicurazione, in esecuzione della sentenza di primo grado, eccedente quanto dovuto fosse da loro restituita.
La Cassazione ha sancito che la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova; la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto; e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)" ( cfr. Cass. 20170/2018).
Pertanto appare chiaro ed evidente che una sentenza penale di patteggiamento non determina in re ipso una ammissione di responsabilità vincolante in sede civile dove il giudice civile può di considerarla come un elemento indiziario che consente, comunque, di giungere a diverse conclusioni in presenza di altre emergenze processuali che devono essere oggetto di adeguata valutazione.
La sentenza di patteggiamento costituisca un semplice "elemento di convincimento", apprezzabile dal giudice unitamente ad altri elementi di prova.