Sinistro stradale: legittimo frazionare le richieste danni se le lesioni non sono stabilizzate
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 29/01/2018 n° 2330
La Cassazione Civile ha pronunciato una recentissima ordinanza che enuncia un principio molto importante e cioè il diritto ad intraprendere una causa per il danno materiale( veicolo danneggiato)in maniera separata dall’eventuale giudizio per il danno da lesioni non ancora stabilizzate.
Risulta pertanto legittimo frazionare la richiesta dei danni al veicolo da quella relativa alle lesioni non stabilizzate: così la Cassazione Civile, Sez. III, 29 gennaio 2019, n. 2330.
Da tempo ci si è chiesti se sia possibile frazionare la richiesta risarcitoria e procedere, in giudizio, prima per richiedere i danni al veicolo e, solo a seguito di questa, procedere, con seconda ed autonoma domanda per le lesioni che non erano ancora stabilizzate. Il Supremo Collegio mette fine - ci si augura - all’annosa disputa sulla parcellizzazione del credito risarcitorio in ambito di responsabilità civile derivante da circolazione stradale.
Più di un decennio fa, le Sezioni Unite avevano qualificato come comportamento contrario a buona fede e come abuso dello strumento processuale "la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 15 novembre 2007, n. 23726; Cass. Sez. Un., sent. 22 dicembre 2009, n. 26961; Cass. Sez. 2, ord. 27 luglio 2018, n. 19898). Siffatto principio, enunciato per l'obbligazione negoziale, è stato esteso al sistema della responsabilità civile, essendosi affermato che "il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito, lesivo di cose e persone( con lesioni non ancora stabilizzate), non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi al giudice di pace e al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale" (Cass. Sez. 3, sent. 21 ottobre 2015, n. 21318; Cass. Sez. 3, ord. 4 novembre 2011, n. 22503; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 novembre 2016, n. 22503; Cass. Sez. 3, ord. 28 giugno 2018, n. 17019).
Tuttavia, le Sezioni Unite (si veda Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2017, n. 4090), hanno recentemente cambiato impostazione. Esse hanno precisato che "le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo" possono "ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò «assistito» da un oggettivo interesse al frazionamento", con la conseguenza che l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c. investe non solo la domanda ma anche la scelta delle relative «modalità» di proposizione" (Cass. Sez. Un., sent. n. 4090 del 2017, cit.). La liquidazione del danno alla persona "deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente", con la precisazione che "quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi" (Cass. Sez. 3., sent. 29 dicembre 2014, n. 26897).
Deriva da quanto precede che non sarebbe giusto per il danneggiato non agire per i danni al veicolo, laddove nel frattempo non vi sia stata stabilizzazione delle lesioni, ed attendere la cicatrizzazione dei postumi per agire in un simultaneo processo; il danneggiato ha quindi interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio per richiedere solo i danni a cose laddove le lesioni non siano stabilizzate ed, all’esito della guarigione, agire con separato processo per richiedere il danno da lesioni.