Liquidazione danno patrimoniale per spese di assistenza domiciliare
La recente sentenza di Cassazione n. 526 del 2020 ha come tema centrale le spese di assistenza che gravano su coloro che, in seguito a un sinistro e a gravi lesioni, necessitano di un’assistenza di tipo continuativo.
In questo caso, le spese sostenute e l’assistenza costituiscono un danno patrimoniale che, nel risarcimento, rappresentano uno degli elementi di maggiore importanza.
La sentenza in questione porta alla luce numerosi principi fondamentali, tra cui:
- Le spese di assistenza domiciliare per il danneggiato invalido sono da risarcire qualora effettivamente sostenute. In altre parole, se non vi sono spese, non sussiste risarcimento.
- Dal conteggio delle spese di assistenza domiciliare sostenute sarà detratta la cosiddetta ‘indennità di accompagnamento’, ovvero la somma riconosciuta dall’INPS, o quanto previsto dalle normative regionali.
- I criteri di calcolo delle spese di assistenza domiciliari future sono sostanzialmente tre, ovvero: liquidazione in forma di rendita (moltiplicazione del costo annuo per il numero di anni in cui sarà sostenuta); liquidazione di una somma risultato della moltiplicazione della spesa annua per il numero di anni in cui sarà sostenuta, tuttavia abbattuta con un coefficiente di capitalizzazione anticipata; moltiplicazione del costo annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.
Risulta quindi ben chiaro come le spese di assistenza domiciliare per il danneggiato invalido abbiano una valenza economica tutt’altro che irrilevante; è pertanto fondamentale che siano documentate e sostenute per il resto della vita.