Bullismo: condanna al MIUR per responsabilità aggravata
Per la prima volta il Ministero dell’Istruzione è stato condannato dal tribunale di Potenza con l’accusa di responsabilità aggravata: “il bullismo provoca il dolore dell’animo”, così si è espresso il giudice di Reggio Calabria.
Resistenza pretestuosa e abuso del processo
La sentenza n.380/2021 emessa dal Tribunale di Potenza ha condannato il MIUR per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 del c.p, le cui disposizioni evidenziano che:
- “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza”.
- “Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente”.
- “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La decisione del Tribunale di Potenza è stata determinata principalmente dal fatto che l’episodio di bullismo in questione è potuto verificarsi all’interno dei bagni di un istituto scolastico a causa della negligenza del personale docente e scolastico in generale nel vigilare le attività degli studenti.
Il MIUR, d’altro canto, convenuto in giudizio dai genitori del minore aggredito, ha usato come linea di difesa la contestazione della propria legittimazione attiva. Una difesa definita “abuso dello strumento processuale” da parte del Tribunale in quanto ha “resistito pretestuosamente non potendo vantare all’evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura, di derivazione statunitense, dei c.d. risarcimenti punitivi”.
Per il giudice di merito, il difetto di legittimazione attiva sollevato dal MIUR rappresenterebbe “un’eccezione del tutto dilatoria, superata da decenni di univoca giurisprudenza contraria alla testi sostenuta dal convenuto e da questi ben nota per la serialità ultradecennale delle questioni trattate”.
Come specificato ulteriormente nella sentenza, infatti, “per giurisprudenza unanime e consolidata, nell’ambito dell’amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l’orario scolastico è unicamente il Ministero, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l’autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al M.I.U.R., gli effetti dei loro atti.
Risarcimento dei danni morali alla vittima di bullismo
La sentenza emessa dal Tribunale di potenza rappresenta un precedente di particolare interesse anche in virtù del riconoscimento al minore vittima di bullismo non solo il risarcimento relativo al danno biologico, ma anche quello morale causato dall’aggressione.
Secondo il tribunale, infatti, il danno morale costituisce una voce di danno autonoma costituita dalla sofferenza interiore, che si riflette in emozioni negative come paura, vergogna, disperazione e disistima di sé. In questo caso in particolare innegabile il dolore sofferto da parte del minore a causa dell’aggressione subita. Il bambino, infatti, dopo aver subito violenza fisica, è rimasto solo per ben quarantacinque minuti, un chiaro segno di turbamento d’animo e del senso di imbarazzo provato nel poter farsi vedere in quello stato da insegnante e compagni di classe.
Come se non bastasse, in seguito all’episodio, il minore non ha fatto rientro a scuola, se non dopo alcuni giorni dall’aggressione. Un comportamento, anche questo, che denota un evidente senso di disagio e disistima.
Il bullismo e il dolore che provoca all’animo
La pronuncia del Tribunale di Potenza, relativamente al diritto al risarcimento del danno morale alle vittime di bullismo, segue le orme della recente sentenza emessa il 20 novembre 2020 dal Tribunale di Reggio Calabria, che si è espresso in un caso analogo a quanto sopra descritto, in cui un adolescente è stato vittima di aggressione nei bagni della scuola durante l’ora dell’intervallo, approfittandosi anche qui dell’assenza del personale docente e scolastico in generale.
Anche in questo caso, l’aggressione ha portato a una serie di forti manifestazioni di insofferenza da parte della vittima, come depressione, ansia, aggressività, cefalea, iperidrosi alle mani e disturbi del sonno, dalle quali il Tribunale ha desunto la sussistenza di un danno morale risarcibile.
Come precisato nel caso di specie anche dal giudice, “emergono in tutta evidenza il dolore dell’animo” e sentimenti come la vergogna, la disistima e la rabbia, generati dall’illecito commesso dal compagno e di cui il MIUR è stato ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2048 c.c. comma 3.