Prescrizione sinistro stradale: I diversi regimi di interruzione del termine
Nel nostro ordinamento vigente, la normativa sul risarcimento danni da sinistro stradale prevede che il diritto all'indennizzo si prescriva entro un determinato termine, ovvero la prescrizione sinistro stradale.
Tale disposizione risponde all'esigenza di fissare un lasso temporale entro cui far valere le proprie pretese risarcitorie, prima che il diritto si estingua. Risulta quindi importante agire con tempestività al fine di preservare l'azionabilità della pretesa.
A tale proposito, si consiglia di rivolgersi sin da subito a un'Agenzia di infortunistica stradale di comprovata esperienza nel settore, come Infortunistica Veneta. Gli esperti professionisti della società sono in grado di intraprendere tempestivamente tutte le azioni più idonee al fine di preservare e garantire l'effettivo ottenimento del risarcimento dovuto.
Grazie all'ausilio di professionisti specializzati, è possibile avviare in modo celere l'iter risarcitorio, interrompendo la prescrizione sinistro stradale e tutelando pienamente il diritto del danneggiato. Rivolgersi rapidamente a Infortunistica Veneta consente di ottenere l'equo indennizzo prima della scadenza dei termini di legge.
Prescrizione sinistro stradale: la biennale
La prescrizione biennale del risarcimento danni da sinistro stradale rappresenta la normale tempistica entro cui richiedere l'indennizzo per incidente stradale. Secondo il comma 2 dell'articolo 2947, per i danni causati dalla circolazione di qualsiasi veicolo, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 2 anni.
Tale principio trova applicazione per tutte le ipotesi di scontro tra veicoli, a prescindere dalla specifica dinamica dell'incidente e dalla necessità o meno dell'attivazione della procedura di indennizzo diretto. Generalmente, la prescrizione biennale si applica alle richieste di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali indipendentemente dalle peculiarità del singolo evento lesivo.
Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione ha chiarito la ratio sottostante a questo termine breve di prescrizione. Nell'ordinanza 30 novembre 2018 n. 31003, la Suprema Corte ha specificato come l'intento sia quello di "garantire che l'accertamento della dinamica di qualsiasi incidente stradale, anche se non richiede particolari ricostruzioni fattuali, avvenga con una azione sollecitamente proposta".
Pertanto, la prescrizione sinistro stradale in due anni costituisce un termine perentorio entro cui tutelare la corretta ricostruzione degli eventi e l'esercizio tempestivo dei diritti connessi all'indennizzo incidente stradale.
Prescrizione risarcimento danni sinistro stradale: la quinquennale
Diverso è il caso in cui il danno da sinistro stradale derivi da un fatto illecito, vale a dire da un comportamento doloso o colposo. Il nostro ordinamento prevede che il diritto al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito si estingua dopo 5 anni.
Tale prescrizione "lunga" trova applicazione, ad esempio, quando i danni siano causati non dalla mera circolazione ma da un'insidia come una buca. Così dispone il terzo comma dell'art. 2947 c.c., prevedendo altresì che il termine quinquennale valga anche quando il fatto costituisca reato.
Al riguardo, con la Sentenza n. 16037 del 2016 la Corte di Cassazione ha confermato che "in tema di risarcimento danni derivante per lesioni subite a seguito di sinistro stradale qualora l’illecito civile sia considerato dalla Legge come reato all’azione civile di risarcimento si applica l’eventuale più lunga prescrizione (quinquennale) prevista per il reato".
La prescrizione quinquennale trova applicazione sia nei confronti del responsabile indiretto, anche se non autore del reato, sia per chi abbia subito danni conseguenti dal fatto pur non essendo vittima del reato stesso. Lo ha chiarito la Suprema Corte con la Sentenza n. 16481/2017. Pertanto, nei casi di illecito o reato la richiesta danni può essere azionata entro 5 anni, rivolgendosi anche a un'agenzia di infortunistica stradale, affinché si attivi per ottenere il dovuto risarcimento sinistro stradale.
Prescrizione lesioni sinistro stradale: quando può essere interrotto il termine
I termini di prescrizione dei danni derivanti da incidente stradale possono essere interrotti con un'azione da parte del soggetto leso. In altre parole significa che i tempi della prescrizione per sinistri stradali possono essere interrotti con un'azione da parte del danneggiato come ad esempio una richiesta danni a mezzo lettera raccomandata.
In tal modo, inviando una diffida tramite raccomandata A/R, si azzera il tempo trascorso e la prescrizione sinistro stradale riparte dall'inizio. Risulta inoltre consigliabile che tale diffida sia redatta da un legale, il quale potrà inserire tutti gli elementi essenziali per l'atto interruttivo della prescrizione e la notifica attraverso posta raccomandata o PEC.
Fornire le informazioni a un professionista esperto del settore permette, oltre a non incorrere in errori nella formulazione della richiesta danni, di non lasciare nulla di intentato e non perdere il diritto anche in parte che potrebbe spettare in caso di incidente in moto o sinistro stradale. Pertanto, grazie all'intervento di un avvocato specializzato nella materia della circolazione stradale, il termine prescrizionale può essere efficacemente sospeso e fatto ripartire, tutelando in tal modo in modo completo il diritto del soggetto danneggiato al risarcimento del danno subito.