Spese di assistenza per lesioni invalidanti molto gravi
Un tema di particolare rilievo quando si tratta di danni per lesioni invalidanti molto gravi è quello che riguarda le spese di assistenza personale necessarie e che rappresentano un danno patrimoniale futuro spesso e volentieri di grande rilevanza economica.
La sentenza 17815/19 emessa il 3 luglio 2019 ha stabilito che le spese di assistenza per lesioni invalidanti gravi sono da risarcire ai sensi dell’art. 1223 c.c., ovvero sulla base del costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno rapportabile alla presumibile durata dell’esborso.
La Cassazione ritiene inoltre che il risarcimento debba essere effettuato interamente, senza l’applicazione di riduzioni correlate al grado di invalidità permanente riportato dalla vittima.
Tutto ha inizio in seguito ad un sinistro avvenuto nel 2008 a causa del quale una donna di Monza, vittima di un investimento stradale, riportò gravi lesioni.
Nel 2013 il Tribunale di Monza decise di accogliere l’istanza risarcitoria, ma respinse la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale futuro costituito dalle spese che la donna avrebbe dovuto sostenere al fine di potersi permettere un’adeguata assistenza personale, non essendo a causa dell’invalidità conseguita in seguito all’incidente più autonoma nello svolgere gli atti di vita quotidiana.
La Corte d’Appello di Milano riconobbe il danno si assistenza continuativa del valore di €800,00 da cui fu tuttavia decurtato il 40%, vale a dirsi il grado di invalidità riconosciuto alla vittima.
La danneggiata ha deciso dunque di ricorrere in Cassazione, eccependo la fondatezza della riduzione del 40% della liquidazione del danno patrimoniale rappresentato dalle spese future di assistenza.
Secondo la danneggiata infatti la decurtazione operata dal Tribunale non solo violava il principio di integrale risarcimento, ma era anche priva di spiegazione o fondamento.
La Cassazione ha infatti stabilito come le spese di assistenza debbano essere integrali: “Quando il fatto illecito non sopprima del tutto un bene od una utilità, la liquidazione di esso deve avvenire in base al cosiddetto “valore di rimpiazzo” se ha colpito cose materiali; oppure in base all’entità del pregiudizio, se ha colpito beni immateriali come la salute”.
I giudici del Palazzaccio evidenziano inoltre che: “anche il risarcimento di un danno parziale deve essere integrale. Così, ad esempio, a colui che abbia patito, in conseguenza d’un fatto illecito, un’invalidità del 40%, spetterà l’integrale risarcimento dovuto per una invalidità di quel grado. La liquidazione di questo pregiudizio non può avvenire con un risarcimento parziale. È solo l’invalidità che è parziale; ma il risarcimento di una invalidità parziale deve pur sempre avvenire in modo integrale”.
“Di una assistenza personale la vittima di lesioni alla persona può avere bisogno o meno, ma se il giudice accerti che ne abbia bisogno, il relativo onere economico costituisce un danno risarcibile che, in assenza di concorso causale della vittima, va liquidato per intero, perché per intero dovrà essere sostenuto dal danneggiato”.