Sentenza Cassazione 30362/18 relativa ad Alunno che si ferisce al campo estivo
27 Novembre 2018, Cassazione penale
Si tratta di una sentenza che affronta nuovamente la questione relativa al tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori.
A carico loro sussiste sempre un obbligo di vigilanza sui minori e , per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 cod.civ., non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato tale vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione commessa dall’alunno , qualora sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi.
L'imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l'evento nonostante l'approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze.
Il preposto alla sorveglianza, difatti, si può liberare della presunzione di colpa diretta e specifica su di esso gravante ex art. 2048 cod. civ. (di natura contrattuale), dimostrando in concreto, anche solo per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale di fatti ad esso non imputabili, e provando di avere adottato, rispetto a quella sequenza causale, in via preventiva e con valutazione ex ante, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all'insorgere della serie di fatti sfociati nella produzione del danno.
La controversia riguarda un incidente occorso al minore Ma. La., dell'età di 11 anni il quale, mentre si trovava nel centro di ricreazione estivo allestito e gestito dal Comune di Corsico, era finito contro a una vetrata che si era sfondata lasciando incastrata la gamba del piccolo che, nel tentare di estrarla, si era provocato una profonda lacerazione, con postumi permanenti giudicati del 6% da un CTU, nominato dalla Corte d'appello.
La Corte d'appello ha ritenuto che la dinamica del sinistro si fosse rivelata diversa da come descritta nell'atto di citazione, e che la dinamica reale (di semplice sfondamento della vetrata da parte del minore, senza l'intervento di una spinta di un compagno di giochi) "escludesse" in radice una responsabilità del Comune per culpa in vigilando, posto che nel primo grado il minore si era procurato le lesioni "da solo", estraendo la gamba dalla vetrata infranta, traendo argomenti anche dal fatto che il disturbo psichico (ipercinesi) da cui era affetto era stato colposamente taciuto dalla madre, in ciò ritenendo che si fosse determinata una rottura del nesso causale necessario tra vigilanza adeguata da esercitare sul minore ed evento occorso, rientrante nel caso fortuito.
Di diverso avviso è stata la Cassazione che ha valutato come nel caso in oggetto non vi fossero elementi tali da ritenere le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare prevedibili situazioni di pericolo.