Scopriamo nel dettaglio la nuova legge sull’omicidio stradale
Come tutti sappiamo, il 9 marzo Matteo Renzi ha firmato la legge sull'omicidio stradale che - tra richieste, proposte, rimandi e vari rinvii - era già in fase di elaborazione finale dal 2011.
Il Governo ha raccolto al Senato 143 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti. Secondi i dati forniti dall'ASAPS sono oltre 180.000 i sinistri stradali con lesioni a persone, 3.000 gli incidenti con morti, e quasi 260.000 quelli con feriti: è quindi chiaro che di fronte a cifre come queste, la nuova legge sul reato di omicidio stradale era assolutamente necessaria.
Anche se profondamente criticata per la sua durezza, questa legge è bene che venga applicata al meglio, e che il cittadino sia messo al corrente di che cosa rischia ora, per comportamenti che, specie quando si verificavano incidenti stradali con morti, prima non implicavano aggravamenti alla sua posizione.
Qui di seguito troverete un breve riassunto sulla legge in merito all’omicidio stradale, mentre per l'approfondimento potete consultare al sito della Camera che, che propone il DDL nella sua interezza.
Confrontando l’attuale legge sul reato di omicidio stradale con la normativa precedente, quest’ultima prevedeva una pena da 2 a 7 anni per chi causava incidenti con morti infrangendo le norme del Codice della Strada con comportamenti pericolosi.
A questa pena ora vengono aggiunte una serie di aggravanti, ossia la guida in stato di ebbrezza e la condotta particolarmente pericolosa: in entrambe queste circostanze, l'omicida il cui tasso alcolemico abbia superato gli 0,8 g/l, oppure che abbia causato incidenti con morti per guida particolarmente pericolosa (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio), è soggetto ad una pena che varia da 5 a 10 anni di carcere.
Altra casistica riguarda invece la guida in stato di ebbrezza grave o sotto l'effetto di droghe: infatti nel momento in cui si è alla guida con un tasso alcolemico oltre gli 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di sostanze stupefacenti, la nuova legge sull’omicidio stradale prevede una pena che va da 8 a 12 anni di reclusione.
Le pene previste possono ulteriormente aggravarsi nel caso di incidenti con morti. Se poi il conducente fugge dopo l'incidente, scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi. In ogni caso, la pena non potrà essere inferiore a 5 anni in caso di omicidio stradale accertato.
LESIONI STRADALI
La legge non parla solo di omicidio stradale, ma anche di procurate lesioni, distinguendole tra lesioni gravi e lesioni gravissime. Ma andiamo a ricapitolare le pene previste per questa particolare tipologia di casi.
Per la guida in stato di ebbrezza, o per una condotta particolarmente pericolosa, la pena prevista va da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi, mentre varia da 2 a 4 anni in caso di lesioni gravissime.
Per quanto concerne invece la guida in stato di ebbrezza grave, o sotto l'effetto di droghe, la pena prevista varia da 3 a 5 anni per lesioni gravi, mentre da 4 a 7 anni per lesioni gravissime.
AGGRAVANTI GENERALI
Per chi guida senza patente o senza assicurazione e provoca incidenti con morti o lesioni divario genere, in caso di condanna è previsto inoltre il ritiro della patente. Quest’ultima sarà nuovamente conseguibile solo dopo 5 anni in caso di lesione, e dopo 15 anni per il reato di omicidio stradale. Se poi il conducente fugge dopo l'incidente, oltre all’aumento di pena da un terzo a due terzi, la pena non potrà essere inferiore a 3 anni in caso di lesioni, e scatterà il ritiro della patente, la quale non sarà conseguibile nuovamente per un periodo di 30 anni.
Una ulteriore aggravante riguarda un'intera categoria di guidatori, ossia i conducenti di mezzi pesanti come autisti e autotrasportatori, per i quali scatterà sempre la pena più grave, sia per l'omicidio stradale che per lesioni, indipendentemente dal tasso alcolemico.