Risarcimento in caso di terzo trasportato - infortunistica Veneta
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11246 del 06/04/2022, ha definitivamente fatto chiarezza sul risarcimento in caso di terzo trasportato.
Nel 2007 il Sig. XX, per motivi di urgenza, chiede al Sig. YY, sprovvisto di patente, di accompagnarlo in ospedale. Durante il tragitto l’autovettura sbanda ed esce di strada. Il Sig. XX, terzo trasportato e proprietario dell’auto riporta lesioni a seguito del sinistro.
Il tribunale di primo grado sosteneva la tesi della compagnia assicurativa, secondo la quale la copertura assicurativa era inefficace poiché il danneggiato e proprietario del mezzo assicurato “aveva affidato consapevolmente la conduzione dell’autovettura a soggetto non idoneo alla guida”.
Il giudice di secondo grado ha, invece, rivoluzionato la sentenza citando il diritto europeo, che prevede che ai fini risarcitori prevale la qualità di vittima del sinistro su quella di assicurato. Risultava inoltre irrilevante il fatto che la vittima si identificasse con il proprietario del veicolo: “Il diritto alla copertura assicurativa dell’assicurato-proprietario, che abbia preso posto come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento”. La Corte di Appello, non ravvisando un concorso di colpa del Sig. XX, condannava l’appellata compagnia assicurativa al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal ricorrente, che liquidava in € 144.165,45.
È stato proposto ricorso dalla compagnia assicurativa alla Corte di Cassazione, la quale, citando il diritto sovranazionale, sostiene il principio secondo cui “la clausola che escluda, aprioristicamente, nei confronti del danneggiato-assicurato, il diritto alla copertura assicurativa è a questi inopponibile, tenuto conto che alla legislazione nazionale è consentito non già di escludere ipso iure, bensì conformare, proporzionalmente, il quantum del diritto al risarcimento del danno, in forza della responsabilità civile”.
In definitiva, “in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l’operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo dei veicolo al momento dell’incidente e assicurata per la guida di tale veicolo”.
Per qualsiasi informazione non esitare a contattare i professionisti di Infortunistica Veneta.