Responsabilità sanitaria: arriva la Legge Gelli
Dal 1 aprile 2017 la Legge Gelli (legge 24 dell’8 marzo 2017, n. 24, pubblicata in G.U. n. 64 del 17 marzo 2017) disciplina il settore della responsabilità sanitaria, dando una collocazione definitiva nel piano normativo rispetto alla precedente miniriforma operata della c.d. legge Balduzzi dell’8 novembre 2012 (n. 189).
La Legge Gelli sulla responsabilità sanitaria intende regolamentare la sicurezza alle cure come parte costitutiva del diritto fondamentale alla salute (art. 32 cost.).
L’obiettivo di questa nuova norma è quello di una regolamentazione perseguita nell’interesse non solo del singolo paziente ma della intera collettività, anche attraverso attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio sanitario (art. 1).
Secondo la Legge Gelli le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie, pubbliche e private, devono essere soggette a specifici obblighi di trasparenza (art. 4), pur nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali. Il testo della Legge Gelli sulla responsabilità sanitaria prevede che ogni esercente la professione sanitaria, nella esecuzione di prestazioni con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative o di medicina legale, si attenga alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti ed istituzioni o associazioni scientifiche iscritte in apposito elenco (art. 5).
E’ stabilito, quanto alla responsabilità penale, che, in caso di responsabilità colposa per morte o lesioni personali, la punibilità dell’esercente la professione sanitaria deve escludersi, quando l’evento si fosse verificato per imperizia ed il sanitario abbia rispettato le linee guida come innanzi pubblicate o, in mancanza di queste, abbia rispettato le buone pratiche clinico-assistenziali della materia (art. 6). Ciò in forza di una novella del codice di diritto penale, mediante la introduzione dell’art. 590 sexies c.p..
Questo è il testo originale della legge Gelli sulla responsabilità sanitaria e si parla di “responsabilità penale”. Dal punto di vista penale non è punibile il medico quando l’evento si verifica per imperizia né il sanitario che abbia rispettato le linee guida come innanzi pubblicate o, in mancanza di queste, abbia rispettato le buone pratiche clinico-assistenziali della materia (art. 6). Ciò in forza di una novella del codice di diritto penale, mediante la introduzione dell’art. 590 sexies c.p..
In caso di responsabilità colposa per morte o lesioni personali non è punibile un medico a cui muore un paziente senza intenzionalità solo se ha rispettato le regole e le line guida e le buone pratiche assistenziali, in questo caso risponde la struttura sanitaria.
La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde delle condotte dolose o colpose di coloro che esercitano la professione sanitaria anche se scelti dal paziente o ancorché non dipendenti dalla stessa struttura, di questi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1218 e 1228 c.c. (art. 7).
La regola vale anche per le prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria o in ambiti di sperimentazione o ricerca clinica o in regime di convenzione con il S.S.N. nonché attraverso la telemedicina (art. 7, comma 2, legge cit.).
Salva la responsabilità contrattuale diretta della struttura sanitaria ex art. 1218 c.c., il medico risponde della malpractice in proprio, ma ai sensi dell’art. 2043 c.c. (con conseguente inversione dell’onere di prova sul paziente e prescrizione breve quinquennale del diritto al risarcimento da fatto illecito), salvo che il medico abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7).
Il Giudice, tuttavia, dovrà in quest’ultimo caso tener conto della condotta tenuta dal sanitario, ai sensi del nuovo art. 590 sexies c.p., ai fini della determinazione del risarcimento, in modo che la colpa diventi un criterio di liquidazione del danno (e non solo di imputazione della responsabilità), in continuità con le previsioni del c.d. Decreto Balduzzi.
Chi intende esercitare un’azione di risarcimento innanzi al giudice civile, derivante dalla malasanità, è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (art. 8), diversamente da prima quando, invece, si faceva la mediazione e successivamente o la causa di merito. In alcuni tribunali l’ATP (accertamento tecnico preventivo o 696 bis) era accettato, in altri no.
La proposizione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696 bis c.p.c., costituisce condizione di procedibilità dell’azione di risarcimento, salva la possibilità di proporre, in via alternativa, il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
La Legge Gelli ha inoltre introdotto un obbligo di assicurazione, stabilendo che le strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento o sperimentazione e ricerca clinica (art. 10).
L’obbligo all’assicurazione ricade anche sui singoli medici in proprio che operano in regime libero professionale (art. 10, comma e, legge cit.). Quando operante, a qualsiasi titolo, in strutture sanitarie, pubbliche o private, il medico provvederà, con oneri a suo carico, a stipulare adeguata polizza di assicurazione della colpa grave, agli effetti della azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei suoi confronti (art. 9).
La vera novità della Legge Gelli è nella azione diretta, speculare a quella del settore della r.c.a., che è data al paziente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti della compagnia che presti la copertura all’esercente la professione sanitaria o alle strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private (art. 12). Cioè un paziente ora può richiedere direttamente un risarcimento alla compagnia di assicurazione della struttura sanitaria!
Il professionista e la struttura sanitaria sono litisconsorti necessari della causa promossa dal paziente danneggiato mediante azione diretta nei confronti del loro assicuratore.
La Legge Gelli, infine, istituisce un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, analogo al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Questo fondo alimentato con contributi annuali delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo (art. 14). Nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, il Fondo garantisce il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:
- qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria;
- qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;
- qualora la struttura sanitaria o l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale della compagnia o per sua sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo.
In conclusione si può parlare di agevolazione per il paziente vittima di malasanità? L’opportunità di richiedere risarcimento direttamente all’assicurazione della struttura sanitaria accorcia l’iter? O non cambia sostanzialmente niente rispetto a prima?
La differenza sostanziale sta nel fatto che oggi molte aziende sanitarie sono in autoassicurazione, cioè non hanno copertura e quindi risarciscono poco e male timorose dell’occhio attento della Corte dei Conti che è l’organo dello Stato deputato al controllo di come sono stati spesi i soldi pubblici.
Se sei vittima di Malasanità rivolgiti a Infortunistica Veneta per una consulenza, da quasi quarant’anni ci occupiamo di assistenza e risarcimento e siamo in grado di fornirti un aiuto concreto, assistenza e supporto.