La responsabilità oggettiva applicata alla Pubblica Amministrazione
La Corte veneziana, con la sentenza n. 409/15 del 14/01/15 ha totalmente riformato la decisione che il Tribunale di Chioggia aveva emesso in primo grado - nella quale si negava l’applicazione del principio di responsabilità oggettiva - in merito al risarcimento del danno ad un ciclista, assistito da Infortunistica Veneta, che caduto a terra per un dissesto del manto stradale di una pubblica via di un paese in provincia di Venezia, aveva subito rilevanti danni alla persona.
La sentenza della Corte d'Appello di Venezia si colloca nel solco tracciato dalla più autorevole dottrina e dalla prevalente giurisprudenza in materia di applicazione dell'art.2051 C.C., che applica il principio della responsabilità oggettiva direttamente al soggetto custode del bene – ossia l’Ente Pubblico proprietario della strada.
Il criterio di responsabilità oggettiva si fonda sulla relazione tra il custode e gli oggetti in custodia – i quali in questo caso sono la strada stessa – e non su un comportamento o un'attività dello stesso.
Pertanto, il profilo del comportamento del custode, che può essere perito e prudente, così come omissivo e negligente che, è irrilevante e di per sé estraneo alla struttura normativa dell'art.2051 del Codice Civile.
Per tale ragione, non è necessaria la dimostrazione di un'attività o di una condotta colposa del custode per dimostrare il principio della responsabilità oggettiva, ma basta unicamente la prova del verificarsi dell’evento dannoso, e della sussistenza del rapporto di causalità esistente fra il danno riportato e gli oggetti in custodia alla Pubblica Amministrazione, come lo sono appunto le strade.
A ciò fa da contrappunto, logicamente, il dovere di cautela di chi entra in contatto con gli oggetti in custodia, e quindi in questo caso specifico di chi si trovi a percorrere la strada pubblica. La Corte d'Appello veneziana, ritenuta raggiunta la prova del rapporto fra la strada in custodia di un Comune della provincia di Venezia ed il danno subito dal ciclista, ha escluso perciò l'ipotesi del caso fortuito - unica esimente della responsabilità della Pubblica Amministrazione - ed ha riconosciuto in pieno le ragioni dell'appellante, condannando il Comune stesso a risarcire all' assistito di Infortunistica Veneta una consistente cifra a titolo di capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese.
Il tutto basandosi proprio sul principio di responsabilità oggettiva, così come è previsto dall’Art. 20151 del Codice Penale.