La prescrizione da fatto illecito : Cassazione civile, sez. VI, 24 ottobre 2018, n. 26958

La Cassazione si è espressa in maniera molto chiara e precisa su una questione molto importante relativa ai danni da circolazione stradale ed in particolare sulla prescrizione del diritto al risarcimento.

Proprio partendo da un excursus che ripercorre sentenze della cassazione emesse anni prima, si è ribadito un principio inequivocabile e cioè che nel caso di lesioni che derivino da un fatto illecito, allora la prescrizione segue il termine più lungo previsto dalla legge come reato (nel caso di circolazione stradale 5 anni) e quindi si applica il principio stabilito dall’articolo 2947 c.c. comma terzo.

La risalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Cass. n. 171/1968; Cass. n. 3106/1976, Cass. n. 1494/1984, Cass. n. 7395/1992) affermava che, “quando da uno stesso fatto (nella specie, collisione di veicoli) derivino due eventi, di cui uno costituisca illecito penale e l’altro illecito civile, il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947 c.c., comma 3, per il fatto considerato dalla legge come reato non è applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall’illecito civile, il cui diritto è diverso e autonomo rispetto a quello derivante dal reato. Tale principio opera, però, solo quando i predetti eventi dannosi riguardino soggetti diversi, mentre nell’ipotesi di danni (nella specie, alla persona ed alle cose) subiti contemporaneamente da uno stesso soggetto si applica l’unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di una unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento”.

Ciò in quanto (come precisato dalla citata Cass. n. 7395/1992) “ricorrono ragioni di praticità e di economia processuale, non potendosi ritenere che la parte colpita dall’evento sia obbligata ad instaurare separati giudizi per il risarcimento dei danni derivati dalla lesione, per la medesima attività antigiuridica, dei suoi diversi beni, l’uno dei quali (l’incolumità personale) è oggetto di quella particolare e preminente tutela che è la penale, e l’altro (integrità delle cose di sua proprietà) costituisce solo illecito civile. Inoltre i legami del processo civile con quello penale si presentano evidenti in più aspetti e, in particolare, per l’onere della parte lesa di seguire il corso del giudizio penale pendente, al fine di evitare la prescrizione, e, soprattutto, per la possibilità della costituzione di parte civile nel processo penale, dove la pretesa di risarcimento inerente all’illecito civile non si presenta con carattere di autonomia rispetto a quella di risarcimento del danno specifico derivante dal fatto costituente reato”.

Siffatto principio è stato puntualizzato da Cass. n. 2888/2003, la cui massima ufficiale (Rv. 560725 – 01) deve essere letta in rapporto alla fattispecie oggetto di cognizione e alla motivazione della sentenza stessa, da cui è dato comprenderne l’effettiva portata.

La massima così recita: “In tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell’art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso. (Fattispecie relativa al danno consistito nelle spese mediche sostenute dai genitori di un minore che aveva riportato lesioni personali a causa di un incidente stradale)”.
La motivazione di Cass. n. 2888/2003 prende le mosse dal principio enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata per apportarne “alcune precisazioni”. In particolare (e sintetizzandone le argomentazioni), la sentenza distingue, anzitutto, tra evento di danno e conseguenze risarcibili, eziologicamente collegate al primo in base alla causalità giuridica e secondo il criterio della c.d. regolarità causale: dunque, anche come conseguenze mediate e indirette, in quanto effetto normale dell’evento.

In ragione di ciò, quindi, “il fatto illecito generatore del danno, ove sia considerato dalla legge come reato, conserva detta natura anche se il soggetto danneggiato non sia la persona offesa da questo…. In questo caso, poiché il fatto che ha causato il danno risarcibile è considerato dalla legge come reato, ai fini prescrizionali si applica la disciplina prevista dall’art. 2947 c.c., comma 3, e non dai primi due commi dello stesso articolo….

In altri termini, la predetta norma di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato dalla legge come reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso”.

La stessa Cass. n. 2888/2003 opera, poi, una esemplificazione per “rendere più chiaro il principio”: “in tema di sinistro stradale con lesioni alla persona, il proprietario dell’auto su cui viaggiava il danneggiato (se diverso da questi), non ha subito un danno (conseguenza) dal reato (evento) di lesioni, ma solo un “danneggiamento colposo” dell’auto, che non costituendo reato comporta che il diritto al risarcimento si prescrive in due anni”.

Diversamente, il “datore di lavoro del danneggiato, che ha corrisposto la retribuzione a questi durante il tempo dell’invalidità temporanea, ha subito un danno-conseguenza patrimoniale dall’evento di lesioni colpose (reato), subito dal lavoratore dipendente, con la conseguenza che il termine prescrizionale del diritto al risarcimento è quello di cui all’art. 2947 c.c., comma 3. Se il datore di lavoro è anche proprietario dell’auto, sommandosi nello stesso soggetto sia la qualità di danneggiato dal fatto di reato che di danneggiato da illecito esclusivamente civile, in applicazione dello stesso principio che attiene all’offeso dal reato, potrà avvalersi del più lungo termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3”.

La coerente conclusione che Cass. n. 2888/2003 trae nella fattispecie Oggetto di cognizione è, dunque, la seguente: “poiché il danno subito dagli attori, quali genitori del minore danneggiato, per le spese mediche sostenute a seguito delle lesioni riportate nell’incidente stradale, trova la sua causa nel fatto di reato di lesioni colpose, il regime della prescrizione di questo diritto non è quello di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, (biennale), ma quello di cui al comma 3, dello stesso articolo, non rilevando, ai fini dell’individuazione del fatto, quale causa del danno, la circostanza che i danneggiati non fossero parti offese del reato in questione”.

In continuità con Cass. Cass. n. 2888/2003 va, dunque, ribadito il seguente principio di diritto:
“in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell’art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale”.

Un siffatto principio non è contraddetto da quello enunciato da Cass. n. 16481/2017 (così massimata: “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3, è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell’ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. (Nella specie, un’amministrazione pubblica aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in misura pari agli emolumenti inutilmente versati ad un proprio dipendente nel periodo di assenza dal lavoro per malattia, conseguenti ad un sinistro stradale in cui quest’ultimo era rimasto coinvolto riportando gravi lesioni personali)”, giacché proprio l’evidenziata fattispecie dà contezza del collegamento eziologico, nei termini anzidetti, tra fatto-reato e conseguenze risarcibili invocate dal terzo danneggiato.

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