La Legge Gelli e la responsabilità penale e civile in caso di malasanità: facciamo chiarezza
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Fra gli obiettivi della legge troviamo quello di ridurre il contenzioso, civile e penale, avente ad oggetto la responsabilità medica, garantendo comunque un più efficace sistema risarcitorio nei confronti del paziente.
La legge all’art 1 sancisce che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute, che assume un vero e proprio valore costituzionale (art. 32 Cost).
All.art 2 vi è un’innovazione di carattere amministrativo: viene istituita la figura del difensore civico come Garante per il diritto alla salute. Questi ricopre una funzione pubblica e potrebbe, forse, sostituire il Tribunale del malato.
Grande innovazione per la responsabilità penale del medico: vi è una scriminante se il fatto si è verificato malgrado il medico abbia seguito le linee guida (art 590-sexies). Fino all’entrata in vigore della legge, queste linee guida non erano codificate; si potevano desumere da comportamenti e per lo più erano consuetudini. Ora invece, entro 120 dall’entrata in vigore della legge, dovrà essere istituito l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità ad individuare "idonee misure per la previsione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie".
Il medico non sarà perseguibile penalmente solo nei casi di imperizia, nei casi di negligenza o imprudenza invece sì.
Passiamo ora alla responsabilità civile del medico, del professionista sanitario e della struttura.
All’art. 7 ritroviamo la responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria: "la struttura sanitaria che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose".
La struttura è quindi responsabile verso il paziente contrattualmente; è cioè una responsabilità in capo al soggetto debitore (struttura sanitaria) di risarcire i danni cagionati al creditore (paziente) con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione. Questa responsabilità è presunta: la mancanza del risultato fa presumere la colpa, e sarà la struttura a dover provare di non aver commesso errori e si instaura tutte le volte che un soggetto entri in un ospedale.
L’esercente la professione sanitaria, invece, risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 (responsabilità extra-contrattuale o da fatto illecito). L’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. L’importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione in caso di colpa grave non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.
Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
Art.8: vi è un tentativo obbligatorio di conciliazione. Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa ad una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso dinnanzi al giudice civile. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine di sei mesi la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi.
Art. 10: le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo (anche in regime di libera professione intramuraria o di convenzione). Le strutture devono rendere nota mediante pubblicazione nel proprio sito internet la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
Art.14: è istituito i Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria che concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie nei seguenti casi:
- Il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione
- Qualora l’impresa di assicurazione si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro
- Qualora la struttura o l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice.