Infortuni in itinere: definizione, danni risarciti e unica eccezione
I dati statistici evidenziano come gli infortuni in itinere siano un fenomeno tutt'altro che raro nel nostro Paese. Secondo l'INAIL, nel 2021 si sono verificati circa 164.000 infortuni in occasione di lavoro, di cui oltre il 20% durante il tragitto casa-lavoro. Come noto, in caso di infortunio in itinere l'INAIL è tenuto a riconoscere il risarcimento danni al lavoratore. In tali evenienze, risulta comunque molto utile rivolgersi ad un'agenzia infortunistica stradale specializzata, dotata di competenze specifiche per affrontare in maniera qualificata anche questa tipologia di controversie nelle quali è possibile richiedere il così detto “danno differenziale”.
Ad esempio, Infortunistica Veneta, grazie alla comprovata esperienza nel settore e alla presenza di personale legale altamente preparato, può valutare attentamente la fondatezza delle ragioni del lavoratore e, ove necessario, intraprendere le opportune azioni risarcitorie al fine di ottenere il legittimo indennizzo dei danni patiti in sede stragiudiziale o, come extrema ratio, giudiziale.
Infortuni in itinere: una chiara definizione di cosa si intende
Per infortunio in itinere si intende quello verificatosi durante il tragitto compiuto dal lavoratore per raggiungere il luogo di lavoro dalla propria abitazione e viceversa, ovvero nel percorso casa-ufficio e ritorno. Secondo l'articolo 12 del D. lgs n. 38 del 2000 rientrano in tale definizione anche gli spostamenti finalizzati a raggiungere più luoghi di lavoro nel caso in cui il dipendente svolga più rapporti, o per recarsi al luogo dove consumare il pasto se assente il servizio mensa in azienda. È importante che tali tragitti avvengano seguendo i percorsi più brevi e diretti e in un arco temporale compatibile con l'orario lavorativo.
La nozione di infortunio in itinere non copre unicamente i danni connessi alla circolazione stradale ma anche quelli derivanti da eventi dannosi come rapine o aggressioni, qualora sussista un nesso causale con lo svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza riconosce come compatibili con tale fattispecie brevi interruzioni o deviazioni del percorso dovute a comprovate esigenze.
Particolarmente rilevante è che, in caso di infortunio in itinere, l'INAIL garantisce le medesime tutele previste per l'infortunio sul lavoro, inclusi il rimborso delle spese mediche, gli indennizzi per inabilità temporanea e invalidità permanente calcolati secondo le proprie tabelle, senza che sia necessario accertare la responsabilità di terzi nel sinistro.
È quindi possibile affermare che il concetto di infortunio in itinere, come definito dalla normativa e dalla giurisprudenza, comprende gli incidenti che si verificano lungo il percorso casa-lavoro e viceversa, purché sussista un nesso con la prestazione lavorativa e non si configuri un comportamento del soggetto assimilabile al rischio elettivo, ossia una deviazione dalle normali modalità di esecuzione del lavoro.
Infortunio in itinere risarcimento: I danni risarcibili
Dopo aver definito con precisione il concetto di infortunio in itinere come qualsiasi incidente occorso al lavoratore durante il normale tragitto casa-lavoro, è importante chiarire quali danni siano risarcibili in tali circostanze. Abbiamo visto che in caso di infortunio in itinere l'INAIL garantisce le medesime tutele previste per l'infortunio sul lavoro, includendo il rimborso delle spese mediche, gli indennizzi per inabilità temporanea e invalidità permanente.
Nel dettaglio, le voci di danno indennizzabili comprendono: il rimborso integrale delle spese sostenute per gli accertamenti e le cure mediche connesse all'infortunio; gli indennizzi per i danni patrimoniali temporanei, corrisposti tramite un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione per i primi 90 giorni e al 75% per i periodi successivi, fino al completo recupero della capacità lavorativa; i danni patrimoniali permanenti, indennizzati mediante il riconoscimento di una rendita vitalizia in caso di invalidità permanente superiore all'11%; i danni non patrimoniali, risarciti qualora sia accertato un danno biologico superiore al 6%.
Cruciale è sottolineare che tali valutazioni seguono le tabelle di menomazione INAIL e non necessitano dell'accertamento di responsabilità di terzi, a meno che il lavoratore non abbia colpa nel sinistro. In tal caso può agire verso l'assicuratore del responsabile per le sole voci di danno non integralmente coperte dall'Istituto.
Infortunio in itinere: Il “rischio elettivo
È doveroso menzionare un'importante eccezione prevista dalla normativa, ovvero il cosiddetto "rischio elettivo". La Corte di Cassazione definisce tale concetto come la "deviazione arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione".
Nella fattispecie dell'infortunio in itinere, il rischio elettivo potrebbe essere ravvisato nel caso in cui il sinistro sia stato causato da un comportamento del lavoratore eccedente i limiti della diligenza richiesta, come ad esempio l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti durante la guida del veicolo.
Tale ipotesi determinerebbe la mancata applicazione della tutela assicurativa INAIL, poiché verrebbe a mancare il nesso di causalità tra l'incidente e lo svolgimento dell'attività lavorativa. Soltanto in presenza di comportamenti colposi non assimilabili a rischio elettivo, l’INAIL provvederebbe quindi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e sanitari derivanti dall'infortunio in itinere, come descritto in precedenza.
L'infortunio in itinere: quando l’INAIL non vuole pagare
Esistono casi, seppur rari, in cui l'INAIL si rifiuta ingiustificatamente di riconoscere il risarcimento danni in presenza di un infortunio in itinere. Questo può accadere ad esempio quando l'Istituto ravvisa, a suo insindacabile giudizio, la presenza del "rischio elettivo", anche in assenza di chiare evidenze in tal senso.
In simili circostanze, il lavoratore leso nella persona o nei diritti può decidere di non accettare passivamente tale decisione e tutelare le proprie ragioni in sede legale. A tal fine, risulta opportuno rivolgersi ad un'agenzia infortunistica stradale specializzata nella gestione di pratiche assicurative relative agli infortuni sul lavoro e in itinere.
Gli esperti legali di tali realtà, grazie alla profonda conoscenza della normativa e della giurisprudenza in materia, sono in grado di valutare con precisione la fondatezza del diniego opposto dall'INAIL e intraprendere, ove ne ricorrano i presupposti, idonee azioni risarcitorie volte ad ottenere il legittimo indennizzo dei danni subiti dal lavoratore.
Il più delle volte la mediazione operata dall'agenzia infortunistica è sufficiente a convincere l'ente assicurativo a rivedere la propria posizione, ma in caso di esito negativo la strada da seguire è quella del ricorso legale, con ottime possibilità di successo se la contestazione risulta ingiustificata.