Incidente sugli sci: come comportarsi?
Negli ultimi anni lo sci ha trovato una diffusione di massa molto rilevante e ha costretto gli operatori giuridici ad affrontare questioni inerenti tale disciplina; in particolare si sono distinte due responsabilità ben precise e cioè quella dei gestori degli impianti e quella dello sciatore.
La prima ha reso necessario verificare quale contratto giuridico fosse applicabile a tale tipologia di servizio; la dottrina e la giurisprudenza ritengono che la risalita su mezzi a fune sia una ipotesi di trasporto tipico, a prescindere dalla collaborazione richiesta all’utente e dal mezzo utilizzato, e ritiene, quindi, invocabile la responsabilità del vettore di cui all’art. 1681 c. c. per i danni subiti dal passeggero in occasione del trasporto. Circa la riconducibilità nell’alveo della disciplina dell’art. 1681 c. c. della responsabilità del vettore per la risalita dell’utente da valle a monte, non vi sono dubbi (Chiné G. op. cit., 558).
Lo sciatore, con l’acquisto dello ski – pass, stipula un vero e proprio contratto con il gestore della stazione sciistica che si riferisce indubbiamente a tutti i servizi di cui lo stesso può usufruire durante la validità del pass. Secondo quanto emerge dalla prassi contrattuale più frequente, lo skipass costituisce titolo obbligatorio per gli impianti di risalita, è strettamente personale e non può essere né scambiato, né ceduto, lo scambio e la cessione dello skipass costituiscono grave inadempimento che comporta la risoluzione del contratto ed il ritiro dello skipass.
Non si può disconoscere che l’impresa titolare di un impianto di sciovia, si obbliga a trasportare da valle a monte lo sciatore (...) assumendosene il relativo rischio e rispondendo, in ragione di ciò, delle conseguenze di eventuali danni in caso di incidente .Trattandosi di trasporto oneroso, qualora sia dimostrato il nesso di causalità tra il contratto e l'evento, il gestore dell'impianto di risalita che non abbia provato di aver adottato le misure idonee ad evitare il danno, è tenuto a risarcire i danni patiti dal trasportato in base all'art. 1681 c.c.
Le recenti pronunce giurisprudenziali hanno chiarito in che termini possa considerarsi adempiuto l’obbligo di sicurezza gravante sul vettore in base al disposto dell’art. 1681 c.c. In caso di danno alla persona subito da passeggero di seggiovia, il vettore, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava su di lui, ha l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nel trasporto di persone in seggiovia il vettore si libera da responsabilità solo provando, ai sensi dell'art. 1681 c. c., di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale responsabilità permane per tutta la durata del viaggio ed in occasione di esso, intendendosi tale durata estesa sino al momento in cui vengono meno gli effetti residui del moto impresso al trasportato dal mezzo usato e questi, ormai fermo a terra, non può più risentire dei medesimi
Per gli incidenti che si verificano nella fase di discesa, cioè quando il trasportato, dopo il compimento di quei pochi passi necessari a neutralizzare la spinta impressa dal moto del mezzo, proceda autonomamente sugli scii; in questo caso grava sul gestore l’obbligo di mantenere le piste in buono stato, in modo da non esporre gli utenti a pericoli maggiori di quelli normalmente connessi a quelle che sono le ineliminabili difficoltà presentate dalla pista stessa, alle quali lo sciatore accetta volontariamente di sottoporsi, ritenendo di avere una livello di esperienza tale da poterle affrontare.
La circolazione sulla pista da sci è considerata dalla Giurisprudenza rientrante nell’art. 2054 c.c., stabilendo che «gli sci […] costituiscono senz’altro un mezzo di locomozione strutturalmente destinato alla circolazione, pur se si tratta di circolazione di specie tutta particolare»; «quale mezzo di locomozione, che ha funzione di rendere più agevole e veloce lo spostamento di persone e cose […] un paio di sci è senz’altro, lessicalmente, un veicolo» e «che non si tratti di veicolo stradale ha poca importanza perché non si tratta di applicare le norme sulla circolazione stradale, ma una norma che fa riferimento alla circolazione in genere, sulla terra ferma»; «né incide il fatto che gli sci abbiano propulsione a pura forza di gravità, applicata anche al corpo dello sciatore, perché ciò è comune, in discesa, a tutti i veicoli privi di motore». In ragione di tali considerazioni, è stato quindi ritenuto che la circolazione su sci e quella su strada affrontino entrambe «il rischio della comune circolazione, che è la ragione dell’attribuzione della colpa presunta parimenti ad entrambi» gli sciatori.
Sempre al fine di valutare il comportamento degli sciatori amatoriali in caso di scontro, prima della emanazione della legge n. 363/2003 si faceva riferimento ai principi dettati dalla FIS (Federazione Internazionale di Sci), comunemente denominati «Decalogo dello sciatore», equivalenti a norme di comune prudenza14, che sono state per lo più recepite, con talune differenze talvolta non di poco conto, dalla stessa legge n. 363/200315 e qui riportiamo le più importanti:
- Rispetto per gli altri.
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni. - Padronanza della velocità e del comportamento.
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all’intensità del traffico. - Scelta della direzione.
Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle. - Sorpasso.
Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. - Immissione ed incrocio.
Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni. - Sosta.
Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile. - Salita.
In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa. - Rispetto della segnaletica.
Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l’obbligo del casco per i minori di anni 14. - Soccorso.
Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente. - Identificazione.
Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità».
Come sopra accennato, i principi sanciti dal “Decalogo dello sciatore".