Incidente stradale sul tragitto casa/lavoro? Scopri una cosa incredibile
Purtroppo in Italia gli infortuni sul lavoro sono molto più frequenti rispetto agli altri paese europei, le statistiche Inail, che pur evidenziano un ottimistico miglioramento, con un calo del 3%, rispetto agli anni precedenti, evidenziano, tuttavia, ancora 637mila denunce di infortunio.
I numeri relativi agli infortuni sul lavoro restano alti in alcune zone geografiche a causa della mancata prevenzione, dell'assenza di dotazioni anti- infortunistica e di corsi di formazione obbligatori.
La nota positiva è che il lavoratore dipendente, qualora rimanga vittima di infortunio sul lavoro, indipendentemente da come si è verificato l’evento, riceve la copertura assicurativa dall’INAIL (Ist. Nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). L’INAIL interviene sia che l’infortunio sia accaduto per mancanza di misure di sicurezza, sia che sia accaduto per un comportamento non diligente da parte del lavoratore.
In caso di infortunio sul lavoro, la pratica della malattia INAIL viene attivata direttamente dal datore a seguito della ricezione del certificato medico rilasciato dal pronto soccorso.
I parametri di pagamento INAIL sono i seguenti: in caso di infortunio sul lavoro se il danno è pari o inferiore al 5% di invalidità permanente nulla è dovuto, se il danno è compreso tra il 6 e il 15% viene fatto un pagamento una tantum, se il danno è superiore al 15% l’INAIL riconosce alla vittima una rendita vitalizia. Nel caso di infortunio sul lavoro mortale INAIL riconosce una rendita ai familiari solo qualora questi dipendano dal deceduto (se purtroppo, ad esempio muore un figlio e il padre lavora, quest'ultimo non avrà diritto a nessun risarcimento).
In caso di infortunio sul lavoro, con conseguente assenza di almeno tre giorni dal lavoro, oltre al danno permanente INAIL riconosce il pagamento dei giorni di malattia.
Esistono, tuttavia, singolari aspetti nelle tutele INAIL sugli infortuni sul lavoro che non tutti conoscono e che potrebbero rivelarsi interessanti in caso si sia vittime di queste singolari spiacevoli coincidenze. Uno di questi è il cosiddetto "infortunio per motivi di lavoro": si considera, infatti, infortunio sul lavoro anche l’infortunio che si verifica sulla strada per motivi di lavoro, come può succedere sventuratamente ad un camionista o a un taxista o a chiunque svolga una mansione che lo trattiene fuori sede.
Ancora meno noto è il cosiddetto "infortunio in itinere" che prevede una tutela INAIL attiva anche qualora il lavoratore dipendente subisca un infortunio nella mezz’ora prima e dopo il lavoro, sul tragitto da e per casa, e cioè in quel lasso di tempo in cui il dipendente sta andando al lavoro o sta rientrando a casa.
Il lavoratore dipendente è quindi “coperto” dall’INAIL anche negli spostamenti da casa al luogo di lavoro e viceversa.
ATTENZIONE, però, per rientrare nella tutela INAIL il lavoratore deve fare la strada più corta senza deviazioni. Se l'incidente avviene su una deviazione o un cambio strada per ragioni personali (deviazione per un rifornimento o per una visita alla mamma) la conseguente assenza a causa delle lesioni subite sarà coperta dalla tutela Inps.
E' importante ricordare che l’INAIL risarcisce solo una parte di danno, qualora nell'infortunio sul lavoro o in itinere ci sia una responsabilità da parte di terzi: l’infortunato potrà richiedere il cosiddetto “danno differenziale” direttamente al responsabile civile.
Questo è il caso, ad esempio, di infortuni sul lavoro avvenuti per mancanza di misure di sicurezza da parte del datore di lavoro o per la mancata formazione del lavoratore o in caso di incidenti stradali in itinere qualora l’incidente si sia verificato per colpa di altri soggetti. Nei primi due casi la responsabilità esterna sarà da imputare al datore di lavoro, mentre nel terzo la responsabilità sarà attribuita secondo quanto disposto dal codice della strada.
In tutti questi casi per poter giustamente essere tutelati e poter avere il giusto risarcimento subentra la professionalità di Infortunistica Veneta che può attivare la richiesta del cosiddetto danno differenziale al responsabile civile per compensare la percentuale minore di liquidazione per le suddette deroghe effettuate da INAIL.