Incidente senza assicurazione ma con ragione: normativa, giurisprudenza e step per il risarcimento
Il tema dell’incidente senza assicurazione ma con ragione riveste una certa rilevanza nella pratica di uno studio infortunistica stradale, chiamato spesso ad affrontare queste situazioni. Sebbene il Codice della Strada imponga l’obbligo della copertura assicurativa per la circolazione, la giurisprudenza si è interrogata a lungo sulla sussistenza del diritto al risarcimento per il danneggiato privo di polizza ma estraneo alla causazione del sinistro.
Sul punto, la Corte di Cassazione si è recentemente espressa riconoscendo che il mero inadempimento dell’obbligo di assicurazione non implica automaticamente la perdita della facoltà di rivalersi contro il responsabile. Tale pronuncia conferisce certezza interpretativa a un tema già oggetto di controverse valutazioni in sede giudiziale.
Le implicazioni di questa decisione sono rilevanti per gli operatori del settore. Da un lato, i danneggiati "non assicurati" vantano ora titolo all’ottenimento del legittimo indennizzo secondo iter procedurali consolidati. Dall’altro, ai professionisti dell’infortunistica stradale compete principalmente reperire gli elementi probatori utili ad attestare unanimemente la dinamica del sinistro e le relative responsabilità.
A tal fine, risulta essenziale la perizia consulenziale che, delineando compiutamente la sequenza dei fatti, consente di dirimere con certezza i profili assicurativi ed erogativi connessi all’evento. Solo attraverso un’attività istruttoria fondata su solide basi tecniche, uno Studio infortunistica stradale può garantire la tutela effettiva delle prerogative risarcitorie riconosciute dall’ordinamento.
Incidente senza assicurazione ma con ragione: Cosa prevede la legge
Un incidente senza assicurazione ma con ragione è una situazione in cui un veicolo privo di copertura assicurativa RCA resta coinvolto in un sinistro per il quale non ha responsabilità. In questi casi, un’agenzia infortunistica stradale come ad esempio Infortunistica Veneta, deve valutare attentamente le fonti legislative per stabilire i fatti che porteranno al diritto al risarcimento danni per il proprietario del veicolo.
Il Codice della Strada stabilisce in modo chiaro l'obbligo di assicurazione RCA per tutti i veicoli a motore e impone sanzioni specifiche per la circolazione senza polizza. Tuttavia, tale obbligo amministrativo non è direttamente collegato alle responsabilità in caso di incidente stradale. Secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali, infatti, l'assenza di copertura assicurativa non può pregiudicare il diritto al risarcimento danni nell'ipotesi in cui il conducente fosse estraneo alla causalità del sinistro.
Una sentenza della Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento, escludendo qualsiasi nesso logico-causale tra il mancato rispetto dell'obbligo di assicurazione e la dinamica del sinistro. Il dovere di risarcire i danni deriva, infatti, da norme di diritto civile applicabili ai rapporti tra privati, indipendentemente da obblighi di natura amministrativa. Pertanto, anche nell'ipotesi di incidente senza assicurazione ma con ragione, è riconosciuto il diritto al risarcimento danni a favore del danneggiato.
Il rispetto delle fonti legislative è fondamentale per un’Agenzia infortunistica stradale al fine di stabilire correttamente i criteri di indennizzo in casi controversi. In presenza di incidente stradale senza assicurazione ma con ragione, il proprietario del veicolo danneggiato ha quindi titolo a ottenere il pagamento del danno subito, come confermato dall'interpretazione della Cassazione che ha sancito l'assenza di correlazione tra responsabilità civile e mancato rispetto di obblighi amministrativi.
Incidente con ragione ma senza assicurazione: procedure per richiedere e ottenere l'indennizzo
Nell'ipotesi di incidente senza assicurazione ma con ragione, colui che ha subito il danno ha diritto ad ottenere l'indennizzo incidente stradale secondo modalità ben precise. La recente giurisprudenza ha infatti chiarito che in questi casi è ammissibile la domanda risarcitoria diretta nei confronti della compagnia assicurativa della controparte.
Il danneggiato può quindi rivolgersi a un’agenzia di infortunistica stradale per far quindi inoltrare formale richiesta di indennizzo alla società che ha emesso la polizza RCA dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro. L’agenzia provvede ad allegare alla richiesta idonea documentazione attestante la dinamica del fatto e l'entità del danno subito (perizia del consulente tecnico, preventivi di riparazione, fatture, ecc...).
L'assicurazione, ricevuta la domanda, è tenuta a fornire una risposta motivata entro termini perentori, valutando la richiesta sulla base delle evidenze raccolte. Nel caso di accoglimento, provvederà direttamente al pagamento dell'indennizzo quantificato in base ai criteri previsti per la liquidazione dei danni da circolazione.
Qualora l'offerta non venisse ritenuta congrua, il danneggiato può agire legalmente citando in giudizio sia l'assicuratore che l'effettivo responsabile del sinistro, il quale resta comunque tenuto al risarcimento anche nell'ipotesi di assenza di polizza. Il ricorso alle vie legali risulta tuttavia l'opzione da prediligere unicamente in caso di mancato o parziale accoglimento della richiesta risarcitoria, per ottenere davanti al giudice l'integrale indennizzo per i danni patiti.