Incidente causato da macchia d’olio sull’asfalto: ciclista denuncia il Comune
Secondo la sentenza di Cassazione n. 7361/19 è responsabilità del Comune, anche sulla base di presunzioni semplici, “dimostrare che la macchia d’olio presente sul manto stradale era tanto recente rispetto all’incidente da non potersi evitare che lo causasse”.
A tal proposito era stato citato in giudizio da parte di un motociclista il comune di Roma Capitale, al quale era stato richiesto un risarcimento dei danni alla persona e alla sua motocicletta provocati da una macchia d’olio presente sulla strada.
L’istanza in questione era stata rigettata dal Tribunale in quanto, secondo l’art. 2043 c.c., la macchia d’olio sull’asfalto rappresentava un’ipotesi di ‘caso fortuito’ indipendente da responsabilità di terzi.
In Giudizio d’Appello, il caso è stato valutato dai giudici in base alla responsabilità da cose in custodia, articolo 2051 c.c., attribuendo comunque ancora il fatto al caso fortuito e non alla responsabilità del Comune.
Secondo i giudici, non essendo la macchia d’olio sull’asfalto presente da molto tempo non sarebbe stato possibile per il Comune rimuoverla in maniera celere e tempestiva.
Contrario alla sentenza di merito, il motociclista danneggiato ha proposto un ricorso per Cassazione sulla base del fatto che, non avendo il Comune dato prova alcuna che la macchia d’olio sulla strada fosse lì da poco tempo, non era possibile dimostrare l’ipotesi di caso fortuito.
Il motivo proposto è risultato fondato per i giudici: di seguito le ragioni.
Era dovere del Comune, infatti, dimostrare che la macchia d’olio presente sul manto stradale era tanto recente rispetto all’incidente da non potersi evitare che lo causasse. Pertanto, non è possibile affermare in via presuntiva e senza prove da quanto tempo la macchia d’olio fosse lì presente.
In conclusione, secondo i giudici della Cassazione, “ritenere che la presenza di una macchia d’olio, di per sé, è ‘emblematica in quanto consente di considerare come fortuito il pericolo creato da terzi’, equivale ad affermare che l’estraneità della macchia d’olio alla sfera del custode è in re ipsa, e che dunque (se ne deve trarre conclusione obbligata) ogni macchia d’olio è caso fortuito, e non ha bisogno di dimostrazioni da parte del custode”.
Per questa ragione, “la prova della presenza recente di una macchia d’olio, non prevedibile e dunque non evitabile da parte del Comune, a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell’incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull’ente comunale che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l’incidenza del fortuito nella causazione dell’evento”.
Pertanto, il ricorso effettuato da parte del motociclista è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame.