I pedoni: quali tutele per loro nella circolazione stradale?
La recente sentenza della Cassazione n. 29254/18 riporta alla luce la questione del comportamento del pedone nel caso di incidente stradale.
Il pedone appare come un'autonoma figura tra i protagonisti della circolazione stradale e quindi il legislatore si è rivolto verso una sua particolare tutela, nella convinzione che esso rappresenti, sempre e comunque, la parte debole ed indifesa rispetto al conducente dei veicoli. Il fenomeno degli investimenti di pedoni rappresenta una elevata casistica e spesso sono determinati anche dal comportamento imprudente del pedone.
Però a carico del conducente di un veicolo, il codice della strada attribuisce, con gli articolo 141 e 191, degli obblighi stringenti che gli impongono una condotta di guida piegata all'esigenza della massima tutela del pedone e quindi il prevalente orientamento giurisprudenziale rende estremamente difficile per il conducente dimostrare l'insussistenza di una propria colpa in caso di investimento.
Neppure l’improvviso attraversamento di un pedone, fuori dalle strisce pedonali, libera il conducente dalla responsabilità, essendo a tal fine necessario che costui risulti essersi trovato, nonostante l'osservanza delle norme sulla circolazione stradale e di quelle di comune prudenza e diligenza, nella effettiva impossibilità di evitare l'evento.
Il comportamento negligente del pedone, pertanto, viene di solito valutato dalla giurisprudenza solo in termini di corresponsabilità nella causazione dell'investimento, con percentuali (dal 20 al 60 per cento) che variano da caso a caso, a seconda dell'effettiva condotta negligente ed imprudente tenuta dal pedone.
Nel caso di attraverso sulle strisce pedonali da parte del pedone, ogni conducente di veicoli, nell'approssimarsi alle strisce pedonali, deve non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi, non essendo in linea con le elementari regole di comportamento proprie di in un paese civile che un conducente possa considerare una mera facoltà il suo inderogabile obbligo di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali e che il pedone debba, dal canto suo, riguardare l'attraversamento come un temerario atto di coraggio, anche dove ha diritto di farlo con l'aspettativa che i conducenti si fermino per lasciarglielo fare.
Con quest’ultima sentenza(29254/18), pur trovandoci in presenza di un pedone in stato d’ebrezza in attraversamento di una strada non illuminata e in ora buia , si è comunque riconosciuta una corresponsabilità dell’automobilista in quanto la vittima era avvistabile e il sinistro evitabile avendo una velocità meno elevata.
Pertanto ancora una volta l’orientamento giurisprudenziale pone l’attenzione sulla pericolosità della circolazione stradale e sulla massima cautela che deve prestare chi conduce un veicolo perché il concetto di imprevedibilità difficilmente viene visto come un esimente di colpa.
Pertanto il nostro Studio, alla luce di quanto sopra esposto, tutela al meglio gli interessi dei pedoni (servendosi anche di Ingegneri esperti nella ricostruzioni cinematiche dell’evento) che si trovino ad essere vittime di un sinistro stradale, forte della grande esperienza trentennale e della profonda conoscenza delle normative di legge e dell’orientamento giurisprudenziale.