I ciclici : cosa succede in caso di sinistro stradale?
La bicicletta, per il codice della strada, è un veicolo e come tale chi la conduce deve attenersi alla regole del codice della strada e, in caso di incidente, si applica l’articolo 2054 codice civile che prevede una presunzione di colpa, in assenza di prove, concorsuale al 50%.
Spesso si ritiene che chi vada in bicicletta e sia urtato o investito da un’auto abbia sempre ragione: non è assolutamente così in quanto, pur essendo la bicicletta un veicolo privo di motore, non per questo è esentato dal rispetto delle norme previste nel codice della strada.
La legge, anzi, stabilisce delle regole comportamentali che deve conoscere e osservare chi inforca i pedali. Ad esempio, chi va in bicicletta deve rispettare i sensi unici o i doppi sensi di circolazione, non può viaggiare contromano, non deve fare inversione ad U, deve dare la precedenza a chi proviene da destra, non può passare con il semaforo rosso, non può guidare di sera e fino a mezz’ora prima dell’alba senza il giubbino a catarifrangenti, deve circolare, sulle piste ciclabili quando esistono.
Questo significa che, in caso di incidente stradale che veda coinvolto un ciclista, prima di valutare la richiesta di risarcimento del danno da parte di questi all’assicurazione dell’automobilista, bisognerà controllare che il conducente sul sellino abbia rispettato il codice della strada.
AdChoicesNel caso di sinistro stradale, in presenza di dinamica non chiara e di non assunzione della responsabilità da parte dei protagonisti dell’evento, viene incontro il principio del concorso di colpa, esattamente come se fossero stati coinvolti due veicoli a motore.
A tal proposito il Tribunale di Lucca, con una recente sentenza, ha esteso anche agli incidenti con le biciclette una regola già nota per gli incidenti con le auto: nel caso di scontro si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia avuto il 50% di colpa a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Questo significa che il ciclista che voglia vedersi risarcito il danno per essere stato investito da un’auto non deve limitarsi a dimostrare il fatto, la caduta e i danni subìti, ma anche di aver rispettato le regole del codice della strada e che, viceversa, dette regole non sono state osservate dall’automobilista. In caso contrario, egli ottiene solo la metà dell’indennizzo perché si applica la presunzione di pari responsabilità tutte le volte in cui è impossibile stabilire con certezza l’incidenza delle reciproche condotte nella dinamica del sinistro.
La norma portante della circolazione stradale del ciclista è l’articolo 182 del codice della strada il cui testo dettaglia, in modo chiaro e inequivocabile, il comportamento a cui deve attenersi un ciclista.
La stessa sancisce, nei vari commi di cui è composta, che i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
Gli stessi devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
Spesso li vediamo con le sportine attaccate al manubrio o con le mani non appoggiate sui manubri.
Inoltre non si devono mai fare trascinare da altri come a volte si vede di motoveicolo che traina la bicicletta
Se il ciclista si trovi in una situazione di circolazione che potrebbe causare pericolo ai pedoni, allora devono condurre a mano il veicolo, diventando così egli stesso un pedone, con gli obblighi di comune diligenza e prudenza.
Altro obbligo importante è quello di non trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.
Nel caso di presenza di piste ciclabili, i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate e nelle ore crepuscolari, in particolare fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere o nelle gallerie i ciclisti hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162.
Tutto ciò ci fa ben comprendere che, sebbene non sussista un obbligo di legge che imponga l’assicurazione ai velocipedi, quanto sia importante, per chi utilizza tale mezzo di trasporto, assicurarsi con le polizze del capofamiglia che comprendono i danni causati dal possesso o dall'uso di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione( in questa categoria di veicoli rientrano, ad esempio, biciclette o veicoli natanti per i quali non è previsto dalla legge l'obbligo di assicurazione).