Buca sulla strada : Sentenza di Cassazione 17903/19
La sentenza di Cassazione 17903/19 riafferma il principio ormai consolidato in molti Tribunali secondo cui, in caso di caduta avvenuta a causa della presenza di buche sulla strada, non sia previsto il risarcimento qualora strada o marciapiede siano evidentemente dissestati e il danneggiato sia al corrente di tale stato di dissesto.
Agli Enti gestori potrebbe così, paradossalmente, risultare più conveniente non intervenire in caso l’asfalto si trovi in cattive condizioni.
A tal proposito la sentenza n. 17443/19, pronunciata dalla terza sezione e depositata il 28 giugno, integra il caso fortuito, a causa del quale si interrompe il nesso causale tra cosa custodita ed event, alla condotta del danneggiato qualora questi sia consapevole dei gravi dissesti presenti sulla strada.
Secondo quanto recita la sentenza, il Comune, nonché titolare della strada ‘colabrodo’, non dovrebbe rispondere della caduta del danneggiato causata dalla buca sulla strada nei casi in cui la situazione di grave dissesto del manto stradale risulti immediatamente evidente a chiunque.
L’episodio in questione riguarda un pedone che chiamò in giudizio il Comune di Longobardi richiedendo un risarcimento del danno provocato da una grave caduta avvenuta a causa della presenza di una buca sulla strada non visibile.
La domanda fu accolta dal Tribunale di Paola che condannò il Comune al pagamento di 45.452,58€ più interessi.
La decisione fu contestata in appello dall’amministrazione comunale e, grazie alla sentenza del 2016, il ricorso in questione accolto dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
Secondo i giudici di secondo grado, in linea generale: “la violazione del dovere di cautela da parte del danneggiato in presenza di cosa potenzialmente pericolosa rappresenta caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra la cosa e l’evento dannoso”.
Emerse anche che, nonostante l’innegabile stato di dissesto della strada, nel caso specifico una mulattiera, il danneggiato fosse ben a conoscenza dello stato del luogo “che percorreva peraltro di notte ed in condizioni di scarsa visibilità”, in quanto l’unica strada disponibile per raggiungere l’abitazione della madre.
La Corte territoriale aggiunse inoltre che, sebbene la scarsa illuminazione, il grave stato di dissesto della strada (priva di asfalto, costellata di buche e ricolma di acqua) era immediatamente evidente a chiunque vi transitasse, specialmente a coloro che conoscevano il luogo. In conclusione, la causa del sinistro fu imputata al comportamento del danneggiato ritenuto imprudente.
L’ente proprietario di una strada aperta al transito pubblico deve rispondere ai sensi dell’art. 2051 del codice civile per difetto di manutenzione, dei sinistri assimilabili a situazioni di pericolo correlato alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, eccezion fatta per quei casi il cui sia appurata la fondata possibilità di prevedere con ordinaria diligenza la situazione di pericolo da parte del danneggiato.
In quest’ultimo caso è necessario tener conto che, quanto più tale situazione di pericolo può essere prevista e prevenuta tramite l’adozione di norme di cautela da parte del danneggiato, tanto più il comportamento dello stesso inciderà nella dinamica causale del danno, sino a comportare un’interruzione del nesso eziologico tra evento dannoso e condotta riconducibile all’ente.
Pertanto la Cassazione ha sancito che, in seguito ad una corretta catalogazione della fattispecie secondo i sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, il Comune custode della strada sia stato in grado di conferire prove di caso fortuito, a cui si somma il comportamento ritenuto imprudente del danneggiato che, trovandosi in presenza di buche sulla strada potenzialmente pericolose, non ha attuato le necessarie cautele relativa alle condizioni di luogo, tempo e visibilità, interrompendo pertanto il nesso eziologico tra evento dannoso e condotta riconducibile all’ente.