Biciclette elettriche e a pedalata assistita: differenze normative
Dal punto di vista del Codice della Strada, sia le biciclette normali che quelle a pedalata assistita vengono considerati dei velocipedi, poiché il moto del veicolo è prodotto dalla forza delle gambe.
Tuttavia, rispetto alle normali biciclette, in quelle a pedalata assistita troviamo un motore elettrico ausiliario dalla potenza massima di 250 Watt, alimentato da batterie che vengono ricaricate durante la pedalata.
Nonostante la presenza di tale propulsore, il Codice prevede che le bici a pedalata assistita possano circolare liberamente nelle piste ciclabili, e non necessitino di alcuna abilitazione alla loro conduzione.
Un discorso a parte va fatto invece per le biciclette elettriche: infatti questa tipologia di dispositivi, al pari degli scooter elettrici, sono equiparati dal Codice a dei veri e propri ciclomotori. Per questa ragione, anche le biciclette elettriche necessitano di un’apposita targa, della relativa patente, del certificato di circolazione, e di una normale polizza di assicurazione. In più, proprio come si dovesse guidare un ciclomotore, prima di mettersi in sella alle proprie biciclette elettriche occorre indossare il casco di protezione, al fine di evitare possibili conseguenze a seguito di cadute o incidenti.
Altre differenze tra bicilette a pedalata assistita ed elettriche riguardano le modalità di circolazione e la cilindrata dei motori ausiliari: le biciclette elettriche, a dispetto dei loro corrispettivi dotati di pedalata assistita, non possono circolare all’interno delle piste ciclabili, proprio poiché vengono considerati alla stregua dei ciclomotori.
Le biciclette elettriche infine non hanno il vincolo di potenza di 250 Watt relativo al motore, e possono quindi circolare ad una velocità di gran lunga superiore rispetto a quelle a pedalata assistita.
E sempre Buon Viaggio con Infortunistica Veneta.